Art. 12
Titolo III

Art. 12

12 / 16
In vigore dal 25 ott 2001
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nell', sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "nei mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione Europea"; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio.". 2. La disposizione di cui alla lettera b), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; la stessa non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 già versati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'articolo

  • La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono soppresse.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505#art-12