Titolo I
Art. 10
10 / 16In vigore dal 15 gen 2000
1. All'articolo 82, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "il valore di acquisto" sono aggiunte le seguenti: "assoggettato a tassazione".
2. La presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505#art-10