Art. 8
8 / 11Controlli
In vigore dal 27 feb 2000
1. Le navi da pesca che operano nelle acque interne o nel mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei porti nazionali e che non battono bandiera italiana, sono soggette al controllo delle locali autorità marittime per verificare che soddisfino le norme del presente decreto.
2. Agli stessi fini, le navi da pesca che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, nè sbarcano le loro catture nei porti nazionali, e che battono la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea sono soggette, quando si trovano nei porti nazionali, al controllo delle autorità marittime locali.
3. Le navi da pesca che battono la bandiera di uno Stato terzo e che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, nè sbarcano le loro catture nei porti nazionali, ma si trovino in tali porti, sono soggette al controllo delle autorità marittime locali per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del protocollo di Torremolinos, subordinatamente all'entrata in vigore dello stesso.
4. Il controllo di cui ai commi 1, 2 e 3 è effettuato a norma dell' del protocollo di Torremolinos.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-18;541#art-8