Art. 6 · Certificato

Art. 6

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Certificato

In vigore dal 27 feb 2000
1. L'Autorità marittima rilascia il certificato per le navi da pesca a cui si applica il presente decreto secondo il modello di cui all'allegato V al decreto stesso. 2. L'Autorità marittima provvede ad annotare sul certificato in quale area geografica la nave da pesca è abilitata ad operare. 3. Il certificato ha una validità di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall', e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, nonché il certificato di cui al capitolo I, regola 7, dell'allegato del protocollo di Torremolinos. 4. Il certificato può essere prorogato, con le modalità di cui all' della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed al capitolo I, regola 11, dell'allegato del protocollo di Torremolinos. 5. Nei porti di Paesi membri dell'Unione europea, il certificato può essere rilasciato dalle autorità locali in nome e per conto dello Stato italiano, a richiesta dell'autorità consolare, dopo aver sottoposto a visita la nave da pesca ed averla riscontrata conforme alle disposizioni del presente decreto. In questo caso il certificato riporta l'indicazione che lo stesso è stato rilasciato a richiesta dello Stato italiano. L'Autorità locale invia, tramite quella consolare, una copia del certificato e del verbale di visita all'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-18;541#art-6