Capo II
Art. 8
8 / 10Copertura dell'organico dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.
In vigore dal 11 gen 2000
Copertura dell'organico dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in
Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.
1. Alla copertura dell'organico dei magistrati dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, nonché dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dal presente decreto, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento; l'assegnazione in atto, alla data di cui all', comma 5, anche se non in via esclusiva, alle sezioni distaccate di tribunale oggetto di revisione ai sensi del presente decreto costituisce titolo di preferenza assoluta per il tramutamento ai rispettivi circondari cui le stesse sono state attribuite. In tal caso non si applica l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, dei tribunali e delle procure delle Repubblica oggetto della presente revisione, nonché delle relative sezioni distaccate, si provvede, nei limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del personale già in servizio negli stessi uffici giudiziari alla data di cui all', comma 5; quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento nel rispetto dei principi enunciati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-03;491#art-8