Art. 9
9 / 12Doveri di informazione
In vigore dal 5 feb 2000
1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all', per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-26;532#art-9