Art. 12
12 / 12S a n z i o n i
In vigore dal 5 feb 2000
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di cui all';
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Bindi, Ministro della sanità
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-26;532#art-12