Art. 12 · S a n z i o n i

Art. 12

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S a n z i o n i

In vigore dal 5 feb 2000
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di cui all'; b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bindi, Ministro della sanità Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-26;532#art-12