Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 19 apr 2000
1. All' del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;"; b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni."; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-9