Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 19 apr 2000
1. All', comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 l'alinea è sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all' del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-7