Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 19 apr 2000
1. Dopo l' del decreto legislativo n. 494 del 1996 è inserito il seguente: "Art. 23-bis (Estinzione delle contravvenzioni). - 1. Alle contravvenzioni di cui agli , comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-20