Art. 18

Art. 18

18 / 26
In vigore dal 19 apr 2000
1. L' del decreto legislativo n. 494 del 1996 è sostituito dal seguente: " (Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). - 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto. 2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell', comma 1, primo periodo. 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli , comma 1, lettera a); 12, comma 3; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli , comma 4; 13, commi 2 e 3. 4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli , comma 1, lettera a), 12, comma 3.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-18