Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 19 apr 2000
1. All', comma 2, del decreto legislativo n. 494 del 1996, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell', comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 1-bis;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-17