Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 19 apr 2000
1. L' del decreto legislativo n. 494 del 1996 è sostituito dal seguente: " (Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli , commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell', comma 8, lettera a); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli , comma 1; 13, comma 1.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-16