Art. 12
12 / 26In vigore dal 19 apr 2000
1. L' del decreto legislativo n. 494 del 1996 è sostituito dal seguente:
" (Obblighi di trasmissione). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-12