Art. 16 · Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di assunzione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte degli enti locali e di indennizzi.
Capo III

Art. 16

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Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di assunzione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte degli enti locali e di indennizzi.

In vigore dal 25 dic 1999
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche: a) alle lettere a) e b) del primo comma le parole: "specie 1/A" sono soppresse; b) al terzo comma le parole: "del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "del presidente della giunta provinciale territorialmente competente" e le parole: "del 7,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall', comma l, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti"; c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all', resa esecutiva ai sensi dell', o degli enti e delle società di cui all', gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il Commissario del Governo a seguito del trasferimento darà inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalità di cui ai commi precedenti.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-11;463#art-16