Art. 7 · Incarichi temporanei di collaborazione

Art. 7

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Incarichi temporanei di collaborazione

In vigore dal 24 feb 2000
Incarichi temporanei di collaborazione 1. Per l'attuazione dei programmi di cui all', la Stazione Sperimentale ha facoltà di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati. 2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, il relativo svolgimento, i compensi ed ogni altro aspetto non espressamente disciplinato, vengono definiti con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540#art-7