Art. 6 · Accordi di collaborazione

Art. 6

6 / 12

Accordi di collaborazione

In vigore dal 24 feb 2000
Accordi di collaborazione 1. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, le Stazioni sperimentali possono stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi. 2. Lo Statuto determina i criteri e le modalità per la stipula degli accordi di cui al comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540#art-6