Art. 2
2 / 12Natura giuridica e funzioni
In vigore dal 24 feb 2000
Natura giuridica e funzioni
1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni Sperimentali per l'industria svolgono in particolare:
a) attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva;
b) attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi;
c) analisi e controlli;
d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
e) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;
f) partecipazione all'attività di normazione tecnica;
g) attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attività, le Stazioni Sperimentali possono costituire tra loro strutture comuni.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le Stazioni Sperimentali possono partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi, a società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540#art-2