Art. 10 · Vigilanza

Art. 10

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Vigilanza

In vigore dal 24 feb 2000
Vigilanza 1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i seguenti atti deliberativi: a) statuto della Stazione Sperimentale ed eventuali modifiche; b) i regolamenti; c) i bilanci; d) la determinazione dei contributi a carico delle imprese; e) partecipazione ad organismi societari. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio alla Stazione Sperimentale per il riesame. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata. 4. Le delibere riesaminate dalle Stazioni Sperimentali sono soggette unicamente a controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540#art-10