Art. 1 · Normativa applicabile

Art. 1

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Normativa applicabile

In vigore dal 24 feb 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596, e successive modifiche, sulla istituzione in Napoli della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti; Visto il regio decreto 12 settembre 1909, n. 479, e successive modifiche, sulla istituzione in Milano della stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili, vegetali e artificiali; Visto il decreto legislativo 20 giugno 1918, n. 2131, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 1919, n. 637, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi in Milano; Visto il decreto legislativo 2 luglio 1922, n. 1396, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma; Visto il regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, sulla istituzione della stazione sperimentale per la seta in Milano; Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, e successive modifiche, sulla istituzione della stazione sperimentale per i combustibili in Milano; Vista la legge 16 ottobre 1954, n. 1032, sulla istituzione della stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano; Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, sul riordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria; Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 696, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, di approvazione del regolamento per le stazioni sperimentali per l'industria; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione; Visto l', comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi; Vista la legge 29 luglio 1990, n. 241, concernente proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno 1999; Acquisito il parere della commissione bicamerale, istituita ai sensi dell' della citata legge n. 59 del 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Normativa applicabile 1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria, di seguito indicate anche come Stazioni Sperimentali, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo. 2. Fermo restando il numero delle Stazioni Sperimentali, con uno o più decreti legislativi di cui all', comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, sono disposti la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti, nonché la definizione del settore di rispettivo riferimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540#art-1