Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 gen 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 12, comma 6-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 5 maggio 1999, n. 122;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 gennaio e del 9 luglio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera del deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
EMANA il seguente decreto legislativo:
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1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, composto di 166 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio del Ministri
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività
culturali
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli, DILIBERTO
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490#art-1