Art. 8 · Disposizioni applicabili
Titolo I

Art. 8

8 / 17

Disposizioni applicabili

In vigore dal 18 dic 1999
1. Al Consiglio sono estese le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, intendendosi il CNR sostituito con il Consiglio e i suoi istituti ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sostituito con il Ministero delle politiche agricole e forestali: a) , comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni; b) , in materia di strumenti; c) , in materia di comitato di valutazione; d) , comma 2, in materia di organici del personale; e) , comma 1, lettera a), n. 1), in materia di preventiva informativa del personale e lettera b), n. 2), in materia di strumentazione scientifica; f) , in materia di procedure di assunzione del personale e di disciplina del rapporto di lavoro; g) , in materia di mobilità temporanea del personale. 2. Al Consiglio si applica l', in materia di consorzi, del decreto legislativo concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi. 3. Il Consiglio è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e allo stesso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-8