Art. 2 · Indirizzi e piano di attività
Titolo I

Art. 2

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Indirizzi e piano di attività

In vigore dal 15 apr 2017
1. Sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il Tavolo agroalimentare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Consiglio predispone un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni. PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 27 GENNAIO 2017, N. 39.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-2