Art. 15 · Entrate
Titolo II

Art. 15

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Entrate

In vigore dal 18 dic 1999
1. Le entrate degli enti di cui agli sono costituite: a) da un contributo ordinario annuo a carico dello Stato a valere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente decreto; b) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all', comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; c) da contributi di enti pubblici o privati; d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali; e) da proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e ricerche o per altre attività svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali; f) dalle eventuali rendite del proprio patrimonio; g) da ogni altra entrata.
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