Titolo II
Art. 15
15 / 17Entrate
In vigore dal 18 dic 1999
1. Le entrate degli enti di cui agli sono costituite:
a) da un contributo ordinario annuo a carico dello Stato a valere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente decreto;
b) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all', comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) da contributi di enti pubblici o privati;
d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;
e) da proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e ricerche o per altre attività svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
f) dalle eventuali rendite del proprio patrimonio;
g) da ogni altra entrata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-15