Art. 14 · Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE e del Centro di Portici
Titolo II

Art. 14

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Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE e del Centro di Portici

In vigore dal 23 lug 2002
Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE e del Centro di Portici 1. Sono organi degli enti di cui agli : a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; b-bis) il consiglio scientifico; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti, è nominato ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli , è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente ed i quattro membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutori, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori. Del consiglio di amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, quattro membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dalla Società italiana degli economisti agrari e uno designato dall'Università degli studi "Federico II" di Napoli. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al comma 6. 3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente ai sensi della normativa vigente. È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. 5. I componenti degli organi dell'ente durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quelli del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. Il direttore generale è nominato da consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'ente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-14