Art. 13 · Riordino del Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno
Titolo II

Art. 13

13 / 17

Riordino del Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno

In vigore dal 31 mag 2010
1. Il Centro di specializzazione e ricerche economicoagrarie per il Mezzogiorno, di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, è trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, di seguito denominato Centro, con sede in Portici (Napoli). Il Centro è ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero. 2. Il Centro svolge attività di formazione specialistica nell'economia e politica dell'agricoltura. L'attività è diretta in particolare alla formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge del 22 maggio 1999, n. 144; alla qualificazione e all'aggiornamento, a richiesta, dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organismi e nelle istituzioni nazionali e internazionali; alla formazione postlaurea, anche attraverso la collaborazione a dottorati di ricerca universitari, italiani e internazionali. 3. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca con altri istituzioni italiane ed internazionali, al fine di assicurare il livello delle attività formative e il necessario aggiornamento del personale scientifico e tecnico. 4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, viene definito il comparto di appartenenza del personale del Centro. 2a

Note all'articolo

  • La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
  • Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 7, comma 20) che il Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale di cui al presente D.Lgs. e' soppresso e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti al Ministero per le politiche agricole e forestali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-13