Art. 12 · Riordino dell'ENSE
Titolo II

Art. 12

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Riordino dell'ENSE

In vigore dal 23 lug 2002
1. L'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), di cui all'articolo 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e al decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 247, di seguito denominato Ente, con sede in Milano, è ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero. 2. L'Ente ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. 3. L'Ente, avvalendosi di sezioni o laboratori periferici, svolge i compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in particolare quelli di: a) certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformità delle normative regolanti le certificazioni;. b) analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698; c) esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novità vegetali di specie agrarie e ortive, prove di controllo, anche previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà vegetali; d) studi e ricerche di nuove varietà e messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi.

Note all'articolo

  • La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-12