Art. 3
3 / 19Modifiche all'articolo 29
In vigore dal 5 lug 2001
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) dopo le parole: "stoccaggio di energia" sono aggiunte le seguenti parole: "limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento.";
b) la lettera l) è sostituita con la seguente:
"l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;".
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 26 giugno 2001, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2001, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;443#art-3