Art. 19
19 / 19Modifica all'articolo 144
In vigore dal 15 dic 1999
1. All'articolo 144, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: "degli articoli 21 e seguenti" sono sostituite dalle parole: "articolo 21".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;443#art-19