Art. 16
16 / 19Modifiche all'articolo 115
In vigore dal 15 dic 1999
1. All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria.";
b) è aggiunto il seguente comma 3-bis:
"3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:
a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;
b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;
c) dei laboratori.";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma 3-ter:
"3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 -bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Statoregioni, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;443#art-16