Art. 4 · Trasformazione di enti

Art. 4

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Trasformazione di enti

In vigore dal 30 nov 1999
1. Gli enti di cui all', comma 1, lettera b), sono trasformati in strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa e contabile delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di piu istituzioni universitarie, di quella di più antica istituzione, ovvero, ancora, di consorzi universitari anche appositamente istituiti. La trasformazione opera a condizione che l'università o il consorzio, previamente interpellati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiano espresso il proprio assenso. 2. Entro la data prevista dall', comma 2, una destinazione ad istituzioni universitarie diverse può essere individuata nell'ambito del procedimento di programmazione del sistema universitario. 3. Le università e i consorzi succedono nei rapporti attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili delle strutture e delle attrezzature degli enti. Il patrimonio resta comunque vincolato al perseguimento delle finalità proprie degli enti medesimi. 4. I compiti e l'organizzazione delle nuove strutture sono determinati dagli statuti degli atenei o dei consorzi. 5. L'Istituto italiano di studi germanici può, in ogni caso, ricevere contributi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche a valere sul fondo per il funzionamento ordinario delle università e dei consorzi universitari, nonché sul fondo di cui all', commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
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