Art. 2
2 / 5Capitale sociale
In vigore dal 15 dic 1999
1. Il capitale della Mostra d'oltremare S.p.a. è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 4 dell'. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo l definisce il valore nominale di ciascuna azione.
2. Le partecipazioni azionarie relative al capitale della Mostra d'oltremare S.p.a. sono attribuite, all'atto della costituzione della società, agli enti fondatori dell'Ente autonomo mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare in misura proporzionale alle quote, agli stessi enti spettanti, del patrimonio dell'E.A.M.O., secondo le stime della commissione di cui ai commi 2 e 4 dell'. Delle partecipazioni complessivamente spettanti allo Stato e al comune di Napoli è attribuita al comune stesso una quota corrispondente al valore delle aree rientranti nell'attuale perimetro della Mostra, degli immobili su di esse esistenti e delle relative pertinenze, fino a concorrenza delle partecipazioni stesse. Le partecipazioni azionarie relative alla eventuale quota residua del capitale sono attribuite allo Stato. L'esercizio dei diritti dell'azionista, relativi alle partecipazioni azionarie di proprietà dello Stato, è delegato al comune di Napoli, eccetto che per le deliberazioni societarie che incidono sulla piena disponibilità delle azioni da parte dello Stato stesso, ovvero che riguardano atti di alienazione delle aree e dei beni non rientranti nell'attuale perimetro della Mostra. Queste ultime deliberazioni sono assunte: con il voto favorevole del rappresentante dello Stato. Allo Stato, nella qualità di titolare delle predette partecipazioni, rimane altresì attribuita la facoltà di esercitare, nei casi previsti dalla legge, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-20;442#art-2