Titolo III
Art. 8
8 / 14C o n s o r z i
In vigore dal 13 nov 1999
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di ripartizione del Fondo ordinario di cui all', commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con indicazione nel decreto di cui al comma 2 del predetto articolo, può riservare una apposita quota per il finanziamento di enti di ricerca per la programmata costituzione e partecipazione alle attività di consorzi con soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca, per la realizzazione e il miglior utilizzo di infrastrutture, laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'erogazione di servizi, per l'attivazione di borse e di assegni di ricerca a sostegno di programmi coordinati. Qualora i consorzi riguardino anche enti di ricerca di competenza di altri Ministeri, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con tali amministrazioni ovvero propone apposita direttiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate di incentivazione.
2. Per esigenze imprescindibili di razionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in specifici settori il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può condizionare l'approvazione del piano triennale di attività di enti di ricerca vigilati o finanziati dal MURST ovvero l'erogazione ai medesimi di quote del Fondo di cui all', commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, alla previa costituzione di consorzi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Qualora le esigenze di cui al presente comma riguardino anche enti di ricerca sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con gli altri Ministri, ovvero propone apposite direttive del CIPE ai sensi dell', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate.
3. Ai consorzi di cui al presente articolo si applica l', comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19. La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività dei consorzi eventualmente costituiti avviene con il mantenimento dello status riconosciuto nell'ente di provenienza.
4. Amministrazioni dello Stato, diverse dal MURST, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento agli enti di ricerca da esse vigilati e a valere sui finanziamenti da erogare ai medesimi.
5. Le amministrazioni dello Stato che erogano contributi per il funzionamento di enti privati che svolgono attività di ricerca possono riservare apposite quote, ovvero possono condizionare la prosecuzione del sostegno finanziario alla previa costituzione di consorzi con altri soggetti privati, ovvero con enti di ricerca, università o altri soggetti pubblici, per le finalità e le attività di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-29;381#art-8