Art. 14 · Norme finali
Titolo VI

Art. 14

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Norme finali

In vigore dal 13 nov 1999
1. Gli enti di cui all', comma 1, adottano regolamenti nelle materie di cui al presente titolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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