Titolo VI
Art. 13
13 / 14Principi per l'attività di ricerca
In vigore dal 13 nov 1999
1. L'attività degli enti di cui all', comma 1, si ispira ai seguenti principi:
a) ai ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto alle lettere b) e c), sono garantite la libertà di ricerca e l'autonomia professionale;
b) relativamente alle ricerche programmate dall'ente di appartenenza, i ricercatori e i tecnologi, secondo le direttive dell'ente, sono tenuti a svolgere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'ente, secondo le rispettive competenze;
c) fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facoltà di svolgere ricerca libera, in coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'ente. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente sopportarne il costo;
d) gli enti favoriscono, per le attività di ricerca, compatibilmente con i propri programmi di attività, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali;
e) i ricercatori hanno diritto a sottoporre a valutazione la propria attività scientifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-29;381#art-13