Art. 12 · Aree scientifiche e settori tecnologici
Titolo VI

Art. 12

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Aree scientifiche e settori tecnologici

In vigore dal 13 nov 1999
1. Gli enti di cui agli , comma 1, e all'allegato 1 del presente decreto, nonché l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell' del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ove operanti in più aree scientifiche e settori tecnologici, indicano le predette aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la finalità di assicurare la compatibilità con le competenze scientifiche in essere, procedure di revisione periodica e di variazione delle afferenze, nonché di agevolare i passaggi diretti tra enti di ricerca ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e la mobilità con le università. Nelle more dell'emanazione del decreto, al fine di poter effettuare le assunzioni, gli enti possono determinare aree e settori provvisori, che saranno adeguati successivamente all'emanazione del medesimo decreto, assicurando le finalità di cui al presente comma.
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