Titolo I
Art. 1
1 / 14Istituzione dell'ente
In vigore dal 13 nov 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l', comma 1, lettere b) e d), l', comma 1, lettere a), d) ed f) e l'articolo 18, comma 1, lettere b), d), f) e g);
Visto l', comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
Vista il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Visto il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all' della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 e 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Istituzione dell'ente
1. È istituito, con le modalità e i tempi di cui all', l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto nazionale di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonché i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR):
a) Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);
b) Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);
c) Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS).
2. L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'ente le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-29;381#art-1