Art. 1
1 / 11Trasferimento delle opere e degli alloggi
In vigore dal 30 ott 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 42, comma 6, recante delega al Governo per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Trasferimento delle opere e degli alloggi
1. Il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1997, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997, e successivi decreti di nomina, entro e non oltre centoventi giorni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, completa le procedure di trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti ed ai comuni destinatari, che li prendono in consegna insieme alla relativa documentazione. A tal fine il commissario straordinario procede immediatamente ad una puntuale ricognizione della documentazione esistente relativa ai singoli beni da trasferire. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i comuni interessati possono prendere visione degli atti e richiedere chiarimenti. Alla consegna delle opere, degli alloggi e della documentazione il commissario straordinario ed il rappresentante del soggetto destinatario sottoscrivono apposito processo verbale.
2. A decorrere dalla data del processo verbale di cui al comma 1 e comunque allo scadere del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 1, l'ente destinatario assume tutti gli obblighi ed i diritti relativi allo stato di proprietario nonché quelli nei confronti del concessionario scaturenti dagli atti convenzionali, come previsto dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-20;354#art-1