Art. 1
1 / 1In vigore dal 5 nov 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visto, in particolare, l'articolo 52 del predetto statuto speciale;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. In attuazione dell'articolo 52, primo comma, dello statuto della regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, nella elaborazione degli accordi internazionali commerciali e tariffari, la regione partecipa, nell'ambito della delegazione italiana, con il presidente della giunta regionale o con un suo delegato, ai lavori preparatori relativi alla definizione della posizione negoziale dell'Unione europea e dello Stato italiano, anche in sede di organizzazioni internazionali, in quanto gli accordi stessi riguardino interessi rilevanti per l'economia della Sardegna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-15;363#art-1