Art. 4
4 / 5In vigore dal 23 ott 1999
1. Nei comuni che non hanno già provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto alla verifica degli impianti, i titolari di una o più autorizzazioni di impianti di distribuzione dei carburanti possono presentare, entro novanta giorni dalla suddetta data, sulla base di proprie valutazioni, anche di natura economica, un programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla normativa vigente da effettuarsi nei successivi diciotto mesi per gli impianti situati nei comuni capoluogo di provincia o nei successivi ventiquattro mesi per quelli situati negli altri comuni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi di quanto previsto dall', comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-08;346#art-4