Art. 2
2 / 5In vigore dal 23 ott 1999
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è sostituito dal seguente:
" 1. Fino al 30 giugno 2001 in deroga a quanto disposto dall' ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purchè l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-08;346#art-2