Art. 33
Titolo V

Art. 33

33 / 46
In vigore dal 7 nov 1999
1. Ai fini del riconoscimento dei titoli, certificati ed altri titoli, previsti dal presente decreto legislativo, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana, in carta semplice, corredata dai seguenti documenti: a) originale o copia autentica del titolo previsto dagli allegati A, B, C, D, E per l'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, medico chirurgo di medicina generale; b) certificato di lecito ed effettivo svolgimento dell'attività professionale rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine o provenienza. 2. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi accerta la regolarità della domanda e relativa documentazione, provvede ad autorizzare l'ordine provinciale dei medici chirurghi presso il quale l'interessato deve richiedere l'iscrizione, trasmettendo la relativa documentazione. Stessa comunicazione è, per conoscenza, inviata all'interessato. Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità è motivato. 3. L'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, deve, a pena decadenza del diritto di stabilimento, iscriversi all'ordine provinciale dei medici chirurghi. L'ordine provinciale dei medici chirurghi nel termine di tre mesi dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità adempie alle procedure per l'iscrizione come stabilito dall'ordinamento vigente. Dell'esito della procedura deve essere data comunicazione al Ministero della sanità entro e non oltre un mese dalla data dell'iscrizione. 4. Il Ministero della sanità in caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi dei certificati degli altri titoli, chiede conferma della veridicità degli stessi alla competente autorità dello stato membro nonché di tutti i requisiti di formazione di cui all'. 5. I documenti di cui al comma 1 non possono essere di data anteriore ai tre mesi dalla data del rilascio. 6. Restano ferme le disposizioni di cui agli in materia di prestazione di servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-33