Titolo II›Capo II
Art. 3
3 / 46In vigore dal 7 nov 1999
1. I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista, comuni a tutti gli Stati membri, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all' ed elencati nell'allegato B, sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi, certificati ed altri titoli di specializzazione rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico chirurgo specialista, dipendente o libero-professionista.
2. I titoli di cui al comma l e le denominazioni corrispondenti sono indicate nell'allegato B.
3. L'elenco di cui all'allegato B è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-3