Art. 5
5 / 8In vigore dal 3 nov 1999
1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti secondo la normativa vigente immessi in circolazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non conformi alle norme del presente decreto possono rimanere in circolazione non oltre il 31 dicembre 1999.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;360#art-5