Art. 9 · Disposizioni finali e transitorie

Art. 9

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Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 29 ago 1999
1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, possono essere stabilite modalità tecniche di attuazione del presente decreto.
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