Art. 8
8 / 10Disposizioni tributarie
In vigore dal 29 ago 1999
1. Il regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR a Fondi pensione si applica anche alle operazioni previste negli e seguenti del presente decreto,
2. Alle operazioni previste nei precedenti articoli ed a quelle, diverse dalle medesime, di aumento del capitale o di emissione di prestiti in obbligazioni, anche convertibili, espressamente finalizzate al procacciamento delle risorse finanziarie necessarie al versamento in contanti del TFR a Fondi pensione, si applica l'imposta di registro in misura fissa.
3. Il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni convertibili o di obbligazioni cum warrant si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.
4. Per le imprese che, unitamente alle altre società del gruppo, non superano, nel corso dell'anno, un numero medio di dipendenti di 50 unità, la misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è elevata, in funzione compensativa, in relazione ai maggiori oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR.
La misura dell'elevazione è stabilita entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;299#art-8