Art. 6
6 / 10Versamento in contanti del TFR a Fondi pensione
In vigore dal 29 ago 1999
1. I finanziatori delle imprese, le quali in luogo degli strumenti finanziari previsti negli articoli precedenti reperiscano presso i medesimi la relativa liquidità e la versino ai Fondi pensione, succedono al lavoratore o ai suoi aventi causa nei diritti di cui all' della legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente all'ammontare finanziato, fermi restando i privilegi di cui al libro VI, titolo III, capo II del codice civile.
2. Il finanziamento previsto al comma 1 è acceso e gestito separatamente da ogni altro rapporto intrattenuto con l'impresa finanziata ed è estinto, per il relativo importo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto il cui TFR è stato liquidato ai sensi del comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;299#art-6