Art. 5
5 / 10Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da qualificato operatore finanziario
In vigore dal 29 ago 1999
Trasformazione del TFR in strumenti finanziari
emessi da qualificato operatore finanziario
1. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano alle società od enti residenti, che si impegnano, con delibera dell'assemblea straordinaria, a consentire l'ingresso nel proprio capitale sociale di qualificati operatori finanziari in misura non inferiore ad un decimo delle partecipazioni al capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
2. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti ivi contemplati devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altro titolo cum warrant convertibile in partecipazioni al capitale sociale dell'emittente o di società del gruppo con le modalità previste all', comma 1.
4. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario o l'emissione di altri titoli cum warrant con le modalità e limiti previsti all', commi 2 e 4.
5. Il regolamento del prestito obbligazionario ovvero quello relativo all'emissione di titoli cum warrant deve prevedere:
a) l'impegno a far assumere a uno o più qualificati operatori finanziari, nei due anni successivi a quello in cui si perfezionano le operazioni di cui al comma 3, una partecipazione non inferiore a quella garantita dai diritti di conversione attribuiti ai Fondi pensione e comunque non inferiore a quella contemplata nel comma 1;
b) l'impegno a che i qualificati operatori finanziari medesimi acquisiscano la partecipazione indicata alla lettera a) prioritariamente mediante acquisto delle obbligazioni o dei titoli cum warrant posseduti dai Fondi pensione ad un corrispettivo non inferiore a quello di emissione. A detta acquisizione può farsi luogo, altresì, mediante permuta dei titoli di cui al comma 3, assegnati ai Fondi pensione con titoli posseduti dal qualificato operatore finanziario, ivi inclusi i propri se il relativo regolamento lo prevede;
c) l'impegno a che i Fondi pensione cedano ai qualificati operatori finanziari le obbligazioni o gli altri titoli di cui al comma 3, con le modalità indicate alla lettera b);
d) nell'ipotesi di mancato ingresso nel capitale di un qualificato operatore finanziario, nella misura prevista alla lettera a), l'impegno a rimborsare il prestito ovvero i titoli cum warrant entro un anno dal verificarsi dell'evento con una maggiorazione preconcordata dalle parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale quale liquidazione del danno.
6. Le obbligazioni convertibili e gli altri titoli cum warrant di cui al comma 3 sono assistite, fino alla data di trasferimento al qualificato operatore finanziario o rimborso integrale, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all' della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalità indicate dall' del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;299#art-5