Art. 9 · Sanzioni

Art. 9

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Sanzioni

In vigore dal 28 feb 2000
1. L'armatore è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli , comma 2, lettere a), c), d), e) ed f), 4 e 7. 2. L'armatore ed il comandante sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli , comma 2, lettera h), e 6; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli , comma 2, lettera b), e 5. 3. L'armatore ed il comandante sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell', comma 2, lettera g). --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/09/1999, n. 215 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298#art-9