Art. 9
9 / 10Sanzioni
In vigore dal 28 feb 2000
1. L'armatore è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli , comma 2, lettere a), c), d), e) ed f), 4 e 7.
2. L'armatore ed il comandante sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli , comma 2, lettera h), e 6;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli , comma 2, lettera b), e 5.
3. L'armatore ed il comandante sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell', comma 2, lettera g).
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/09/1999, n. 215 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298#art-9