Art. 7 · Formazione del comandante della nave da pesca

Art. 7

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Formazione del comandante della nave da pesca

In vigore dal 28 feb 2000
1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare: a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni; b) la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca; c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298#art-7