Art. 7
7 / 10Formazione del comandante della nave da pesca
In vigore dal 28 feb 2000
1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:
a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
b) la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298#art-7